Fungicidi rameici: cosa succede fino al 2029
Colture | 30 marzo 2026

Fungicidi rameici: cosa succede fino al 2029

Da quasi 150 anni i composti rameici sono pilastri irrinunciabili nei programmi di difesa delle colture da molteplici patologie fungine, esercitando al contempo un’apprezzabile azione di controllo su diverse batteriosi. In vista del processo di rinnovo europeo delle sostanze attive a base rameica, le autorizzazioni ministeriali dei prodotti contenenti rame sono state quindi prorogate al 30 giugno 2029. Ciò comporta alcune modifiche nel calcolo dei 28 chili di rame metallo impiegabili nei 7 anni previsti dall’attuale normativa, pari a un uso medio annuo di 4 chili per ettaro.  

Rame ed evoluzioni normative europee

Risalgono al 31 gennaio 2019 le prime disposizioni ministeriali in ottemperanza al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione, relativo al processo di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive contenenti rame metallo, sostanze al momento incluse nella lista dei candidati alla sostituzione.


Tale Regolamento e i relativi comunicati ministeriali sono stati prodotti in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, quale modifica dell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. 

Le disposizioni ministeriali in Italia

Con il comunicato ministeriale del 31 gennaio 2019 sono state quindi fornite le indicazioni normative per l’attuazione delle disposizioni europee sopra menzionate, incluse le modifiche da apportare alle etichette dei prodotti fitosanitari per dare rapida applicazione alla quantità massima di rame metallo utilizzabile, pari questa a 28 chili per ettaro nell'arco di 7 anni. Un limite per rispettare il quale vanno quindi applicati mediamente 4 chili annui, sempre riferiti al solo rame metallo.


Una disposizione, questa, che è stata poi definita in modo puntuale con il successivo comunicato del 7 marzo 2019, in cui veniva stabilita l’esatta frase da apporre in etichetta su tutti i prodotti contenenti composti del rame: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno”. 

Come cambia il calcolo dei 28 chili in 7 anni

Alcune precisazioni sono poi state rese necessarie a partire dal 28 luglio 2025, data in cui è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che modifica, come detto, la data di scadenza delle approvazioni di alcune sostanze attive. Tra queste ricadono infatti i composti di rame, le cui autorizzazioni ai fini del rinnovo sono state prorogate al 30 giugno 2029, scadenza riportata anche nel comunicato ministeriale del 31 luglio 2025. Comunicato emesso al fine di assicurare la necessaria continuità delle registrazioni italiane dei prodotti rameici fino alla data di scadenza delle approvazioni europee.  
Ciò ha però creato la necessità di produrre alcune precisazioni in termini di metodo da adottare per il calcolo dei 28 chili in 7 anni, poiché tale proroga ha spostato in avanti il limite di 7 anni precedentemente previsto in base alla data originaria di rinnovo. Il chiarimento circa le dosi massime e i periodi da considerare sono stati quindi riportati nel comunicato ministeriale del 17 febbraio 2026.


In sostanza, fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti rameici, o fino al rinnovo delle approvazioni in caso queste avvenissero prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire va effettuato secondo la logica del “settennato mobile”.  A partire dall’anno in corso, il calcolo va cioè effettuato andando a ritroso, tenendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni.


Le applicazioni di prodotti rameici che verranno effettuate nella stagione 2026 chiuderanno quindi il settennato iniziato nel 2020: per il conteggio dei 28 chili di rame metallo per ettaro, l’anno in corso deve cioè tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025. Analogamente, il 2027 chiuderà il settennato partito nel 2021 e così via sino alla data del rinnovo. 

I fungicidi rameici di Sipcam Italia

Le disposizioni sopra riportate valgono anche per i formulati rameici proposti da Sipcam Italia, ossia Zetaram 3B FL, a base di solfato tribasico di rame, e Zetaram Flow, contenente rame ossicloruro. Entrambi i prodotti sono proposti in forma di sospensione concentrata di pratico dosaggio e di facile gestione. 


Le due formulazioni si contraddistinguono per l’estrema finezza e omogeneità delle particelle, caratteristiche che ne aumentano l’uniformità di distribuzione sulle superfici fogliari, nonché l’adesività che ne migliora la resistenza al dilavamento. Ampio, infine, il ventaglio di colture e patogeni inclusi nelle due etichette, permettendone l’impiego su vite, colture frutticole e orticole. 

 

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