Il Decreto legislativo 75/2010 regola i fertilizzanti autorizzati in Italia divisi per categoria, ovvero concimi, ammendanti, correttivi etc. Emanato il 29 aprile 2010, il
DL 75/2010 ha contemplato per la prima volta anche una categoria di prodotti molto particolare: quella dei biostimolanti delle piante. Questa nuova categoria, essendo stata inclusa nel DL 75/2010, è stata quindi inizialmente accomunata ai fertilizzanti. I biostimolanti hanno però alcune caratteristiche che vanno molto al di là della semplice nutrizione, attraendo nel tempo l’interesse dei tecnici e degli agricoltori grazie agli effetti positivi sulle colture che si esprimevano al di là degli appurati benefici dovuti ai soli elementi nutritivi tradizionali. A differenza di un fertilizzante “classico”, infatti, i biostimolanti possono apportare una significativa tolleranza agli stress abiotici, come per esempio carenze idriche, salinità, oppure temperature eccessivamente basse o alte. Inoltre, possono aumentare la disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera, aumentando il tenore degli elementi nutritivi a disposizione degli apparati radicali delle colture.
I biostimolanti secondo il DL 75/2010
Nel DL 75/2010 (Allegato 6 – sez. 4.1) venne anche fornita la descrizione di ciò che può essere o non può essere considerato biostimolante. Per esempio, l’attività biostimolante non deve derivare dall’addizione al prodotto di sostanze di sintesi ad azione fitormonale. Analogamente, salvo approvazione della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’Art. 9 del Decreto legislativo, non è consentito dichiarare proprietà biostimolanti per le miscele realizzate aggiungendo fertilizzanti ai prodotti inseriti nell’elenco dei biostimolanti del Decreto stesso. Questi, nel DL 75/2010, erano di fatto solo sei: • idrolizzati proteici di erba medica; • epiteli animali idrolizzati; • estratti liquidi di erba medica, alghe o melasso; • estratti solidi di erba medica, alghe o melasso; • estratti acidi delle alghe della Famiglia Fucales; • inoculi di funghi micorrizici I prodotti corrispondenti a queste categorie possono beneficiare, al pari dei fertilizzanti, dell’Iva agevolata al 4%. Uno dei punti critici del DL 75/2010 è però che alcuni dei prodotti classificati come biostimolanti presentavano contenuti di nutrienti “classici” persino superiori a quelli di alcuni concimi tradizionali. Inoltre, solo per una tipologia di questi formulati era disponibile un metodo ufficiale per controllare e misurare l'attività biostimolante.
Meno confusione sui mercati grazie al Reg. 2019/1009
Ciò ha generato un certo grado di confusione nei mercati e fra i tecnici, con prodotti dalle asserite proprietà biostimolanti, ma che non avevano tutti i requisiti per essere considerati tali. Ciò è perdurato fino al luglio 2022, quando il Regolamento 2019/1009 si è affiancato alla precedente normativa aprendo la strada alla certificazione a marchio CE dei biostimolanti.
Anche questi prodotti potranno beneficiare dell’Iva al 4%. Al contrario, tutti i prodotti che oggi vengono definiti arbitrariamente “biostimolanti” solo dai produttori, o che tali vengono denominati in pubblicazioni scientifiche generiche, vedranno applicata l’aliquota Iva del 22%. Inoltre, il loro uso in agricoltura biologica potrebbe risultare a rischio, a meno di seguire un complesso iter dichiarativo fra azienda agricola ed ente certificatore.
Certificazione CE: più chiarezza in etichetta e nella comunicazione
In mancanza della certificazione CE non dovrebbe più essere riportata sui prodotti la dicitura “biostimolante”, né all’interno della indicazione sintetica del prodotto, né nel testo descrittivo delle sue funzioni a favore delle colture. Parimenti, non dovrebbero esserci nemmeno riferimenti specifici alle funzioni stesse, tipiche di un vero biostimolante. Viene inoltre penalizzato l’uso di termini che possano indurre in errore rivenditori e agricoltori, facendo credere loro che quel prodotto abbia anche una funzione fertilizzante.
Infine, un altro punto fondamentale della normativa in vigore è la proibizione di attribuire ai biostimolanti la capacità di aumentare l’efficacia dei prodotti fitosanitari. Tali dichiarazioni hanno infatti finalità non previste per un biostimolante. Finalità che richiederebbero specifiche autorizzazioni da parte del Ministero della Salute.
Come individuare un biostimolante certificato CE
I biostimolanti che hanno ottenuto la certificazione europea potranno circolare liberamente nell’Unione e saranno facilmente individuabili dal logo CE, come pure godranno di etichette dettagliate che riportino composizione, dosi, effetti riscontrabili in campo e colture sulle quali sarà possibile utilizzarli. Tali effetti sono dichiarabili in quanto frutto di specifiche sperimentazioni in campo. Diverse infatti le prove sperimentali necessarie per fregiarsi del Marchio CE: da tre a nove a seconda del gruppo di colture e del claim da riportare in etichetta. Entrambi questi punti influiscono parimenti sulla tipologia di prove da svolgere a supporto della domanda di registrazione europea. Per esempio, a seconda del claim e del gruppo di coltivazioni, le prove sperimentali potranno essere sviluppate in camera climatica, oppure necessariamente in campo, come avviene per esempio nel caso delle colture frutticole. Una mole di lavoro sperimentale, quella richiesta, che richiede quindi investimenti significativi di tempo e denaro, permettendo però alle aziende produttrici di fregiarsi di un Marchio CE che distinguerà i loro prodotti sul mercato, permettendo loro di essere chiaramente indentificati come biostimolanti con la certezza che in campo si potranno apprezzare i benefici dichiarati in etichetta. In sostanza, i biostimolanti certificati CE si differenziano dagli altri grazie a un rigore normativo che si avvicina più a quello degli agrofarmaci che a quello dei fertilizzanti.
L’importanza della certificazione CE per gli utilizzatori
La possibilità di distinguersi a livello di etichetta diviene fondamentale poiché il Reg. UE 2019/1009 permette ai singoli Stati Membri di mantenere ancora le rispettive norme locali. Ciò realizzerà di fatto una coesistenza fra biostimolanti già certificati CE e altri prodotti regolamentati ancora ai sensi del DL 75/2010. Questi ultimi, però, non potranno essere esportati al di fuori dei confini nazionali e commercializzati liberamente nella Comunità europea, prerogativa che resterà esclusivamente a favore dei biostimolanti certificati CE.
Abyss Pro: il nostro biostimolante certificato CE
A poter vantare la certificazione CE è
Abyss Pro, biostimolante a base di estratti di
alghe brune che il Regolamento Ue 2019/1009 ha inquadrato nella categoria PFC 6 (Categoria Funzionale dei Prodotti). In questa categoria sono raccolti i biostimolanti non microbici delle piante. Tale riconoscimento europeo distingue Abyss Pro dagli altri prodotti attualmente in commercio, certificandone gli effetti dichiarati in etichetta e consentendone la commercializzazione, oltre che in Italia, in tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea. Ciò a garanzia dell'utilizzatore finale e dell'intera filiera produttiva che possono ora contare sulla massima trasparenza circa il prodotto impiegato. La certificazione CE ottenuta da Abyss Pro è frutto di numerose prove sperimentali condotte in accordo con le più consolidate Good Field Practice (buone pratiche di campo), le quali hanno accertato l'incremento dell'attività fotosintetica nelle colture e la loro miglior risposta alle condizioni di stress fisiologici. Abyss Pro ha inoltre dimostrato apportare una significativa stimolazione alla fioritura e all'allegagione delle piante trattate, esplicando la propria azione biostimolante anche sull'accrescimento vegetativo e sull'incremento del numero di frutti. Dai test sono quindi emersi significativi vantaggi quali-quantitativi sulla produzione finale delle colture incluse nell’etichetta di Abyss Pro.
Formulazione di eccellenza
Grazie ai metodi di estrazione a freddo, naturali e certificati, Abyss Pro garantisce l'assenza di contaminanti ambientali come cloruri di metalli pesanti, rappresentando una fonte preziosa di componenti bioattivi quali alginati, mannitolo, fucoidani e laminarani e sostanze polifenoliche.
I componenti di Abyss Pro si sono dimostrati in grado di ripristinare la funzionalità della pianta soggetta a stress, stimolandone la vigorosa risposta vegeto-produttiva anche tramite i suoi composti naturali ad azione auxino-simile, gibberellino-simile e citochinino-simile.
Grazie alla sua qualità formulativa e alla sua etichetta certificata CE, Abyss Pro può essere utilizzato sulle colture estensive e industriali, arboree e orticole, comprese le ornamentali, aromatiche e medicinali.