Mitigazione dei trattamenti fitosanitari: cosa dice la normativa
Colture | 17 settembre 2026

Mitigazione dei trattamenti fitosanitari: cosa dice la normativa

Gli artropodi non bersaglio sono di massima importanza sia per le colture agrarie, sia per l’ambiente in generale. Per tale ragione sono state definite e diffuse le Linee guida ministeriali atte a mitigare i rischi verso questi organismi durante i trattamenti con agrofarmaci. Gli artropodi non bersaglio sono per sommi capi i seguenti:

 

• insetti: imenotteri, ditteri, lepidotteri, coleotteri etc. 

• aracnidi: ragni, scorpioni, acari etc.

• miriapodi: millepiedi e centopiedi etc.

 

A livello registrativo i test e il risk assessment vengono condotti sulle specie più sensibili, considerate quindi rappresentative: l’imenottero Aphidius rhopalosiphi, l’acaro predatore Typhlodromus pyri e, in alcuni casi, Chrysoperla carnea, Coccinella o ulteriori specie considerate particolarmente sensibili.

Tutti ricoprono ruoli essenziali nel mantenimento degli equilibri naturali degli ecosistemi terrestri e acquatici, arricchendone il grado di biodiversità a tutto vantaggio della salute complessiva del territorio. In special modo gli impollinatori sono essenziali per il mantenimento della fertilità di numerose colture. 

Il declino di alcune specifiche popolazioni rende quindi necessario mitigare l'esposizione ai prodotti fitosanitari, in particolare per gli individui presenti fuori dall'area trattata, la cui sopravvivenza è essenziale al ripopolamento della coltura dopo il trattamento.

Seguire queste Linee guida è di fatto obbligatorio. I requisiti nazionali da esse sancite, in aggiunta ai requisiti europei legati alla valutazione del rischio per questo comparto ambientale, devono essere tenuti in considerazione dalle aziende produttrici quando chiamate a redigere le etichette ministeriali di nuovi prodotti fitosanitari o a variare le attuali etichette a seguito di processi di rinnovo e/o aggiunta di nuove colture.

Il Decreto dirigenziale e gli aggiornamenti successivi

La Direzione Generale dell’igiene e della sicurezza alimentare ha emanato il decreto del 15 novembre 2024, aggiornandolo in seguito, al 3 ottobre 2025, nella numerazione dell’articolo al quale, per mero errore materiale, era stato assegnato il numero “6”, anziché il numero “5”.

Il decreto dirigenziale contiene le Linea Guida “Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio” e il “Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio”.

Gli artropodi utili al contenimento dei parassiti delle colture agrarie

Alcune specie di artropodi, in particolare, ricoprono ruoli fondamentali anche nel controllo dei parassiti delle colture agrarie, come per esempio gli imenotteri parassitoidi appartenenti alle famiglie Chalcidoidea, Ichneumonidae e Braconidae. La deposizione delle proprie uova nelle uova o nelle larve di diverse specie di lepidotteri ne amplifica il controllo nei campi coltivati. 

Importanti predatori di afidi sono anche Sirfidi (ditteri) e Coccinellidi (coleotteri), solo per citarne alcuni, come pure gli Antocoridi (rincoti) risultano efficaci nel contenimento delle Psille. Oltre a questi, di massima importanza sono alcuni acari predatori come Phytoseiulus persimilis, la cui presenza sulle colture permette di contenere le proliferazioni di Ragnetto rosso. 

La loro preservazione va quindi a favore delle colture e degli agricoltori stessi, chiamando questi ultimi al massimo senso di responsabilità quando effettuano trattamenti fitosanitari.

Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio

I punti chiave del Decreto sono essenzialmente i seguenti:

 

• l'utilizzatore professionale può applicare, in alternativa alle misure indicate in etichetta dalle aziende produttrici, le combinazioni di misure elencate nelle “Schede-Misure” dell'Allegato 2, quando l'etichetta lo consente espressamente;

• la misura scelta può essere registrata nel Registro dei trattamenti tramite il numero progressivo assegnato nella scheda corrispondente;

• il decreto si applica alle nuove istanze di autorizzazione presentate dopo la sua entrata in vigore.

Definizioni chiave dei termini in-field, off-field, in-crop, off-crop

L’area in cui insiste l’azienda agricola è stata suddivisa in quattro categorie differenti, le quali definiscono in dettaglio cosa si intende per ognuna di esse: 

 

• In-field ("Area aziendale"): è l’area sotto la responsabilità diretta dell'agricoltore e comprende la coltura trattata e le aree immediatamente circostanti gestite dall'azienda.

• In-crop ("Area trattata"): è la coltura o la superficie oggetto dello specifico trattamento.

• Off-crop ("Area non trattata"): è la superficie confinante non trattata, ma comunque interna all'area aziendale.

• Off-field ("Area esterna all'azienda"): è l’area non gestita dall'agricoltore (habitat naturali, terreni confinanti di altre aziende, strade, ecc.), che non deve essere influenzata dal trattamento e non può quindi ospitare misure di mitigazione.

Misure di mitigazione del rischio: l’ampiezza delle fasce di sicurezza

Come prima precauzione da adottare durante i trattamenti, gli agricoltori sono chiamati al rispetto di specifiche fasce di sicurezza, variabili per entità in funzione del prodotto prescelto, del macchinario impiegato e dalla presenza di eventuali barriere di mitigazione, come per esempio siepi.


La fascia di sicurezza è quindi da considerarsi misura d'elezione alla base del Decreto stesso e va intesa come striscia non trattata realizzata lungo tutto il perimetro della coltura, sempre interna all'area aziendale. 


L’ampiezza massima indicabile in etichetta ministeriale dei prodotti fitosanitari è pari a 5 metri, mentre l’ampiezza minima scende a 3 metri in caso di trattamenti verticali (fruttiferi, vite, olivo, luppolo, piante dall’altezza superiore a 50 centimetri). Infine, la fascia minima scende a 1 metro di larghezza per trattamenti orizzontali come quelli rivolti alle colture estensive con piante dall’altezza inferiore ai 50 centimetri, come per esempio avviene per le applicazioni di diserbanti.

Criticità nei criteri per la definizione delle misure di mitigazione

Alcune criticità sono state segnalate al Ministero della Salute, a partire dalla misura di mitigazione fissata in un massimo di 5 metri. Alla pagina 7 dell’Allegato 1 del Decreto si stabilisce infatti che la massima ampiezza ammissibile della fascia di sicurezza prescritta in etichetta non potrà essere superiore a 5 metri, valore da indicare sempre, da sola o in combinazione con gli ugelli anti-deriva. 

In fase di registrazione dei prodotti ciò restringe fortemente le possibilità di autorizzare nuovi agrofarmaci, in particolar modo se insetticidi, in quanto in fase di valutazione dei prodotti riduce la flessibilità delle misure applicate per la stima del rischio, rischiano di pregiudicare di fatto l’autorizzazione di prodotti o di singoli impieghi. In estrema sintesi, se non si può applicare una mitigazione maggiore di 5 metri per diminuire i rischi, la registrazione di alcuni prodotti potrebbe risultare compromessa.


Sempre nell’Allegato 1, altre criticità sono state segnalate in tema della misura minima di 3 metri, per le colture arboree, e 1 metro per le colture orticole: entrambe stabilite come criterio fisso. La prima distanza guarda ai trattamenti verticali, ossia quelli rivolti a fruttiferi, vite, olivo, luppolo o comunque piante dall’altezza superiore a 50 centimetri. La seconda è fissata invece per i trattamenti orizzontali, come quelli effettuati su colture estensive o comunque piante con altezze inferiori a 50 centimetri. In tale misura rientrano anche i trattamenti con diserbanti.


Ciò obbliga gli agricoltori in fase di utilizzo a tenere una fascia di sicurezza anche quando non esista un reale rischio per gli artropodi non bersaglio. Inoltre, il mancato trattamento ai bordi degli appezzamenti può compromettere l’efficacia di interventi insetticidi nei confronti di insetti vettori che migrano da zone esterne all’appezzamento proprio attraverso i suddetti bordi. Per esempio, la cicalina vettore della Flavescenza dorata della vite (Scaphoideus titanus) o di Philaenus spumarius, vettore di Xylella fastidiosa su olivo. 

Possibili affinamenti delle attuali linee guida: alcune proposte

Uno scenario più auspicabile in tal senso potrebbe prevedere che le etichette dei prodotti continuino a riflettere l’esito della valutazione del rischio, pur demandando le indicazioni generali di uso ad altri atti legislativi come, per esempio, il PAN (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile degli agrofarmaci - D.Lgs. 150/2012).  La registrazione di una sostanza attiva e dei suoi formulati si basa infatti su meticolosi processi di Risk assessment e se questi non evidenziano criticità verso gli artropodi non bersaglio, a logica non dovrebbero essere nemmeno previste specifiche misure di mitigazione.


In tal caso, le fasce di sicurezza possono infatti risultare fuorvianti, poiché obbligano gli agricoltori in fase di utilizzo a lasciare non trattata una porzione dell’appezzamento anche quando non esiste un reale rischio per gli artropodi non bersaglio.


Infine, tali misure di mitigazione dei rischi per la tutela degli artropodi non bersaglio potrebbero trarre significativi vantaggi se divenissero oggetto di programmazione territoriale da parte delle Regioni/Province autonome, creando razionali legami anche con le misure previste dalla PAC.

Combinazioni di altre misure indicate in etichetta dei prodotti

Per ragioni di spazio, nelle etichette dei prodotti fitosanitari viene riportata la combinazione "fascia di sicurezza + ugello antideriva/atomizzatore a tunnel", con ampiezze e percentuali di abbattimento della deriva differenziate tra colture verticali e orizzontali (dal 50% al 90% di riduzione deriva, fasce da 1 a 5 metri).

 

Vi sono però ulteriori misure adottabili in alternativa:

 

• siepi vegetate o barriere artificiali alte almeno 1 metro più della coltura, in quanto possono abbattere la deriva fino al 75% se "al verde", scendendo al 25% se "al bruno". Ossia in fase vegetativa o di stasi invernale;

• trattamento verso l'interno dell'ultima fila (fruttiferi/vite): tale misura si stima riduca del 35% la diffusione del prodotto verso le aree non interessate al trattamento;

• reti antigrandine/anti-insetto: la loro azione fisica di schermo permette una riduzione del 50-90%, variabile a seconda dell'irroratore impiegato;

• macchine irroratrici a bassa deriva come, per esempio, quelle allestite con moduli di captazione e ricircolo della miscela irrorata: queste attrezzature possono abbattere la deriva fino al 90%;

• coadiuvante antideriva: anche la scelta del giusto coadiuvante permette riduzioni fino al 50%;

• chiusura del flusso d'aria sugli ultimi filari: una pratica di comune buon senso che consente di abbattere le diffusioni indesiderate fra il 50 e il 60%;

• localizzazione su fila con barra irroratrice, tecnica applicabile a colture basse: ciò permette di abbattere le diffusioni ambientali fra il 75 e il 90%, con o senza schermi.

 

In estrema sintesi, la fascia di sicurezza non trattata è sempre obbligatoria ed è la misura cardine, ma può essere combinata con ugelli antideriva, siepi, reti, macchine a bassa deriva o altre tecniche, secondo le combinazioni previste in etichetta o nelle “Schede-Misure”. 

 

L'agricoltore ha quindi un buon grado di flessibilità nello scegliere misure alternative equivalenti, purché documentate e coerenti con l'obiettivo richiesto di riduzione della deriva. Punto fermo da rispettare: le misure devono sempre essere applicate lungo l'intero perimetro dell'area trattata e restare interne all'area aziendale, mai in area off-field. A tale riguardo, però, prima di effettuare ogni singolo trattamento potrebbe risultare poco agevole per gli agricoltori la consultazione e la comprensione dell’elenco delle diverse alternative. Anche in tal caso, risulta quindi auspicabile la massima semplificazione di tale documento, al fine di minimizzare le male interpretazioni da parte degli utilizzatori finali. 

 

Per i dettagli puntuali delle misure si consiglia di consultare le tabelle presenti nel documento ministeriale. 

FAQ

Cosa sono gli artropodi non bersaglio?
Per artropodi non bersaglio si intendono quegli organismi che non svolgono ruoli parassitici nei confronti delle colture agrarie. La loro presenza è quindi utile al mantenimento degli equilibri ecologici e della biodiversità.


Quali sono gli artropodi non bersaglio?
In genere sono insetti come imenotteri, ditteri, lepidotteri e coleotteri, più altri meno comuni, a cui si aggiungono aracnidi quali ragni, scorpioni e acari non parassiti. Infine, rientrano in questa categoria anche i miriapodi come i millepiedi o i centopiedi.


Quali sono gli habitat che vanno protetti?
Le normative più recenti mirano a tutelare gli artropodi non bersaglio che vivono al di fuori dei campi coltivati.


Quali sono i riferimenti normativi che mirano alla tutela degli artropodi non bersaglio?
Come riferimenti normativi fanno fede il Decreto del Ministero della Salute del 15 novembre 2024 per l’adozione della Linea Guida concernente le “Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio” e il “Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio”.


Quali sono le più comuni misure di mitigazione a tutela degli artropodi non bersaglio?
In genere sono fissate delle fasce di sicurezza da 1 a 5 metri in funzione della coltura, come pure vanno contemplate siepi o barriere artificiali finalizzate ad abbattere la deriva. Inoltre, si può effettuare il trattamento verso l'interno dell'ultima fila (fruttiferi/vite). Vanno anche preferite macchine irroratrici a bassa deriva, addizionando la miscela fitosanitaria con appositi coadiuvanti antideriva. Durante il trattamento è poi bene chiudere i flussi d'aria sugli ultimi filari, in caso di colture alte, oppure localizzare il trattamento solo sulla fila sulle colture basse. 

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